Rassegna Stampa

03 febbraio 2025

Se i “gettonisti” fanno traballare le garanzie di sicurezza e trasparenza delle cure

Fonte: ilsole24ore.com

Il tema di interesse odierno risiede tutto nei principi fondativi dei requisiti minimi e ulteriori, cui sono condizionati i rilasci dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale, rispettivamente art. 8 ter e quater del d.lgs. 502/92, delle strutture erogative di prestazioni sociosanitarie. Nel particolare, quelle di ricovero e cura, pubbliche e private. Queste ultime obbligate al perfezionamento dell’accordo contrattuale previsto dall’art. 8 quinques per erogare i Lea corrispondenti a carico del Ssn.

La regola che conta
I requisiti da possedere e da validare da parte delle istituzioni deputate (Regioni) al rilascio di entrambi i provvedimenti – uno autorizzativo sic et simpliciter e l’altro di natura concessoria – sono di tre tipologie: strutturali, tecnologiche e organizzative. Quella organizzativa afferisce soprattutto agli organici di personale, suddivisi per esercizio delle attività autorizzate/accreditate, con particolare riferimento agli operatori medici, alla grande famiglia di quelli infermieristici e ai tecnici. Un insieme che, per quanto riguarda i presidi pubblici di spedalità, sia hub che spoke (DM 70/2015), deve essere selezionato a seguito di procedure agonistiche, distinte per l’accesso alle attività professionali corrispondenti e per grado/livello di incarico. Tutti insieme strumentalmente garanti dell’assistenza pubblica dovranno, ivi comprese ovviamente le strutture private coprotagoniste della concorrenza amministrata, essere nell’ovvio possesso dei titoli di studio e di esperienza certificata, entrambi garanti di una corretta esigibilità dei Lea in favore della utenza istante le prestazioni, specie di quelli chirurgici.
Per l’esercizio delle direzioni responsabili di Uoc (affidate a cosiddetti già primari), è prevista dall’ordinamento una specifica garanzia che riconduce la correttezza della scelta del “primario” al direttore generale delle aziende sanitarie, territoriali e ospedaliere. Deve farlo in forza di una particolare procedura, attesa l’importanza dell’evento sul piano della ricaduta delle prestazioni in favore dell’utenza che opta una struttura piuttosto che un’altra esercitando la libera scelta sulla base degli organici noti e capaci di soddisfare la sua domanda di salute. La procedura è complessa perché ispirata a pervenire alla scelta migliore sulla base di una graduatoria predisposta da una apposita commissione valutativa dei titoli posseduti dai candidati, delle esperienze maturate e degli esiti di un apposito colloquio. Un percorso, questo, che confida, sul piano dell’attrazione e della riproposizione della fiducia della domanda, sulla pubblicità delle nomine e degli organici disponibili all’atto dell’esercizio della libera scelta del sito cui consegnare la propria aspirazione di ripristinare la salute ovvero di guadagnare tempo alla vita. Comunque, al di là di queste particolari posizioni apicali, l’accesso all’impiego pubblico degli operatori sanitari è soggetto a procedure concorsuali.

03 febbraio 2025

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