Rassegna Stampa
09 settembre 2021
Previdenza complementare, iceberg tassazione in vista
Fonte: sanita24.ilsole24ore.com
La sanità e la previdenza integrativa godono di un trattamento fiscale di particolare favore in ragione delle finalità di welfare che perseguono. In relazione ai fondi sanitari, in conformità a disposizioni di contratto o di accordi aziendali, i contributi a carico del datore di lavoro o del lavoratore non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e quindi beneficiano del regime di esenzione fiscale per un importo complessivamente non superiore a euro 3.615,20.
Gli Enti, Casse o Società di mutuo soccorso, aventi esclusivamente fine assistenziale possono erogare anche prestazioni sostitutive di quelle erogate dal Ssn ma almeno il 20% delle risorse complessive della cassa assistenziale deve essere destinato a prestazioni di assistenza odontoiatrica o socio-sanitaria in favore di soggetti non autosufficienti o finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio.
Se tale condizione di maggior favore non sembra possa essere intoccata dalle disposizioni future, previste dalla riforma fiscale in discussione, tale sicurezza non è possibile averla per la previdenza integrativa.