Rassegna Stampa

10 luglio 2023

Previdenza complementare: crescita a singhiozzo, necessaria una nuova spinta fiscale

Fonte: sanita24.ilsole24ore.com

Una evidente sollecitazione ad aderire alla previdenza complementare è rappresentato dal trattamento fiscale. Lo schema delineato dal nostro legislatore è del tipo ETT: Esenzione in fase di contribuzione – Tassazione dei rendimenti – Tassazione delle prestazioni. I contributi versati a un fondo pensione/pip sono infatti deducibili dal reddito complessivo tassato con l’Irpef ordinaria fino a un importo massimo di 5.164,57 euro l’anno. I rendimenti delle forme previdenziali sono, poi, soggetti ad un’imposizione annuale di tipo sostitutivo delle imposte sui redditi mediante l’applicazione di un’aliquota del 20% (e non del 26% come per gli altri redditi di natura finanziaria).

Per quel che riguarda le prestazioni ( 100 % capitale o max 50 % capitale e 50 % rendita ), dal 2007 sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 15 %. Aliquota ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari per i quali l’aderente non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali ( aliquota minima del 9% ).

10 luglio 2023

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