Rassegna Stampa
14 ottobre 2024
Per i professionisti in pensione è possibile avere incarichi nella Pubblica amministrazione
Fonte: sanita24.ilsole24ore.com
L’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 , come modificato dall’art. 6 del d.l. 90/2014 e poi dall’art. 17, ultimo comma, legge 124/2015, prevedeva che le P.A non possano conferire, a titolo oneroso, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza : a) incarichi di studio e di consulenza; b) incarichi dirigenziali o direttivi; c) cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche. Le disposizioni successive hanno ampliato notevolmente sia l’ambito soggettivo che oggettivo dell’art.5, comma 9, del d.l. 95/2012.