Rassegna Stampa

14 ottobre 2024

Per i professionisti in pensione è possibile avere incarichi nella Pubblica amministrazione

Fonte: sanita24.ilsole24ore.com

L’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 , come modificato dall’art. 6 del d.l. 90/2014 e poi dall’art. 17, ultimo comma, legge 124/2015, prevedeva che le P.A non possano conferire, a titolo oneroso, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza : a) incarichi di studio e di consulenza; b) incarichi dirigenziali o direttivi; c) cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche. Le disposizioni successive hanno ampliato notevolmente sia l’ambito soggettivo che oggettivo dell’art.5, comma 9, del d.l. 95/2012.

Il d.l. 95 aveva già vietato alle Pa di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che avessero svolto nell’ultimo anno di servizio funzioni ed attività corrispondenti. La nuova disciplina prevale su quelle precedenti, anche speciali, che consentivano il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi o cariche rientranti tra quelli ormai vietati dall’art.6 d.l. 90/2014. Sul tema di incarichi a soggetti in quiescenza, è, in passato, intervenuta la circolare interpretativa dell’art.6 del d.l. 90/2014, emanata dal Ministro per la semplificazione e la PA ( “ Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del d.l. 90/2014 ” ).

14 ottobre 2024

Condividi: