Rassegna Stampa

13 febbraio 2025

Libera professione, diritto soggettivo da conciliare con le regole sul riposo e la tutela della sicurezza

Fonte: ilsole24ore.com

Nell’applicazione dell’Alpi va trovato un punto di equilibrio tra il diritto del dirigente, l’attenzione dovuta al cittadino, l’attività istituzionale ma anche il rispetto del decreto 66 e le possibili conseguenze a carico dell’azienda

Un aspetto fondamentale del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari è il diritto soggettivo allo svolgimento della libera professione che si definisce intramuraria se l’interessato è a rapporto esclusivo ed extramuraria se invece ha optato per il rapporto non esclusivo. La prima fattispecie – nettamente maggioritaria, vicino al 94% – trova il suo fondamento nell’art. 15-quinquies del d.lgs. 502/1992 e s.i.m. ed è disciplinata nei contenuti da due fonti normative concorrenti. Quella legislativa è sostanzialmente contenuta nell’art. 1 della legge 120/2007, la cosiddetta legge Turco, profondamente modificato dall’art. 2 della legge 189/2012 che è ricordata anch’essa con il nome del ministro della Salute dell’epoca, cioè Balduzzi. Con le disposizioni legislative richiamate sono fissati i principi generali dell’Alpi con 10 importanti punti relativi alle condizioni e alle modalità di corretto esercizio, mentre molti aspetti operativi risultano contrattualizzati, come le tipologie, la formazione delle tariffe, i controlli e le penalizzazioni. La vigente disciplina contrattuale è contenuta negli artt. 88-91 del Ccnl del 23.1.2024.

 

13 febbraio 2025

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