Rassegna Stampa

06 settembre 2022

La Corte Costituzionale conferma il divieto di effettuare spese extra Lea per le Regioni assoggettate al piano di rientro dal disavanzo sanitario

Fonte: sanita24.ilsole24ore.com

L’articolo 53 della legge della Regione Siciliana n. 9/2021 che autorizza la spesa di 4, 2 milioni di euro« per finanziare la terapia genica “Zolgensma”» per la cura dell’ atrofia muscolare spinale (Sma) per pazienti «fino a 21 chilogrammi di peso» viola «il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria» perché non tiene conto della determina dell’Aifa n. 277 del 21 marzo 2021 che ha previsto la rimborsabilità del farmaco “Zolgensma” esclusivamente per il trattamento di pazienti «con peso massimo di 13,5 kg».

Lo ha affermato la Consulta (sentenza 9 agosto 2022, n. 190 ) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione degli artt. 81 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione, in relazione: (i) all’art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536 “Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l’anno 1996” che assegna all’Aifa il compito di individuare i medicinali innovativi erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale; (ii) all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2005” che preclude alle regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario (come Sicilia) di erogare prestazioni non obbligatorie; (iii) all’articolo 17, comma 1, lettera c) dello Statuto della Regione Siciliana, ai sensi del quale la Regione può emanare leggi in materia di assistenza sanitaria «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato».

06 settembre 2022

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