Rassegna Stampa

30 maggio 2023

Decreto Bollette: sulla carenza di personale e le violenze in corsia manca la svolta

Fonte: sanita24.ilsole24ore.com

Proseguiamo l’analisi del decreto legge 34/2023, come convertito in legge n. 56 del 26 maggio 2023, pubblicata sulla GU 124 del 29 maggio ed entrata in vigore il giorno seguente.

Art. 14 = interventi sui contratti degli specializzandi
Con questo articolo vengono apportate modifiche al lunghissimo comma 548-bis della legge 145/2018, aggiunto dall’art. 12, comma 2, della legge 60/2019, il cosiddetto “decreto Calabria”. In pratica, i contratti a tempo determinato non sono più limitati nel tempo. La norma continua ad avere carattere congiunturale mentre si dovrebbe consolidare in modo sistemico per tutti i medici specializzandi – ma anche per gli infermieri – la stipula di un contratto di formazione lavoro, come vado ripetendo da anni. Le tre lettere di cui si compone il comma 1 dell’art. 14 sono modificazioni della norma originaria. Ecco perché si parla di terzo periodo, ottavo periodo ecc.: sono i periodi del comma 548-bis. In sede di conversione è stata aggiunta la lettera b-bis) al comma 1, relativa al termine di adozione degli accordi con le Università che devono essere adottati entro 90 giorni ma, in questo caso, non dall’entrata in vigore del decreto, bensì dalla richiesta dei soggetti interessati citati nel primo periodo, cioè “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonche’ le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa”. La norma nel prosieguo disciplina l’ipotesi – tutt’altro che improbabile – della mancanza di tali accordi.

30 maggio 2023

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