Rassegna Stampa

10 maggio 2021

Covid: i nodi irrisolti per la permanenza in servizio dei medici fino a 70 anni di età

Fonte: sanita24.ilsole24ore.com

La materia del collocamento a riposo dei medici è stata da sempre una di quelle su cui il legislatore è maggiormente intervenuto. Numerose sono infatti le leggi che hanno nel tempo disciplinato il limite di età dei medici pubblici dipendenti o, per meglio dire, le deroghe che consentivano il trattenimento oltre l’ordinario limite di età. Si ricordano soprattutto, in passato, la legge 336/1964 (trattenimento fino a 70 degli apicali in ruolo al 16.5.1964) e la 50/1991 (trattenimento a fino a 70 dei primari ospedalieri).
In termini generali, i dipendenti delle aziende ed enti del S.s.n. vengono obbligatoriamente collocati a riposo al compimento del 65° anno di età. E’ peraltro abbastanza diffusa la tesi che il collocamento a riposo coincida ormai con i requisiti soggettivi per la pensione di vecchiaia. Non è cosi e il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti ordinamentali di età sopravvive perché non è stato mai abrogato esplicitamente l’art. 4 del DPR 1092/1973 né l’art. 53 del DPR 761/1979, normativa che, anzi, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art. 2, comma 5 della legge 125/2013 nei confronti dell’art. 24, comma 4, secondo periodo della legge 214/2012. Sulla problematica è tra l’altro intervenuto un recente parere del Dipartimento della Funzione pubblica che conferma quanto sopra (nota prot. n. 14638 del 4 marzo 2021).

10 maggio 2021

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