Rassegna Stampa

25 febbraio 2020

Coronavirus: autonomia regioni,come funziona titolo V

Fonte: Agi

Il Titolo V e’ quella parte della Costituzione italiana in cui vengono stabilite le autonomie locali: comuni, province e regioni. L’attuale struttura delle regioni deriva da una serie di riforme del Titolo V cominciate negli anni Settanta e terminate con la riforma del 2001, approvata dal Parlamento e poi confermata da un referendum. Lo scopo di tutte queste riforme, compresa quella del 2001, era quello di spostare dai livelli piu’ alti, lo Stato centrale, a quelli piu’ locali maggiori compiti decisionali.

Nel corso degli anni le regioni hanno ricevuto sempre piu’ competenze e una sempre maggiore autonomia. Con la riforma del 2001, in particolare, alle regioni fu garantita autonomia in campo finanziario e organizzativo. La riforma inoltre specifico’ quali erano le competenze esclusive dello Stato, lasciando alle regioni il compito di occuparsi di tutte quelle non nominate
esplicitamente. Anche la gestione sanita’ e’ cosi’ passata nelle mani delle regioni.

Tuttavia, questa riforma ha portato a numerosi ricorsi, in particolare da parte dello Stato centrale e da parte delle Regioni, in merito alla ripartizione delle competenze reciproche. Sono stati oltre un centinaio gli interventi da parte della Corte Costituzionale relativi a 44 differenti materie legislative, su ricorsi proposti da Governo, Regioni, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, Corte dei Conti, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato, Tar e Corti d’appello, Tribunali e Giudici di Pace. La questione diventa certamente piu’ delicata in materia di salute. Da qui l’attuale scontro tra lo Stato e le regioni del Nord interessate dai focolai di coronavirus.

Nonostante la riforma del Titolo V, allo Stato spetta in generale la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni la disciplina di dettaglio. In particolare, lo Stato e’ depositario esclusivo della clausola di “uniformita’” per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, nonche’ attore in grado di vegliare sulla loro effettivita’, con l’esercizio del potere sostitutivo.

Nel caso di emergenza da coronavirus, quindi, in base alla Costituzione e alle precedenti sentenze in tema di tutela della salute, lo Stato potrebbe avocare a se’ determinate funzioni e attribuzioni regionali. Un po’ come ha fatto per le leggi antifumo. Se cosi’ fosse alle Regioni spetterebbe il compito di coordinarsi con lo Stato centrale.

25 febbraio 2020

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