Rassegna Stampa

21 novembre 2023

Contratto dei medici: le norme diventano perentorie, dalle ferie ai turni eliminati “di norma” e “di regola”

Fonte: sanita24.ilsole24ore.com

Tra le tematiche segnalate dai sindacati subito dopo la sigla della Preintesa del 28 settembre, c’è ne una che è stata considerata da tutti una vittoria sindacale. Si tratta della eliminazione dei “di norma” e “di regola” di cui era piena la contrattazione pregressa. Avevano indubbiamente ragione i sindacati nel cercare maggiori certezze nelle clausole contrattuali e, soprattutto, puntare sulla loro piena esigibilità. Proviamo a fare una passo indietro per comprendere al meglio la problematica. Un contratto collettivo costituisce un negozio giuridico che civilisticamente prelude a obbligazioni individuali di natura sinallagmatica: in estrema sintesi, un contratto collettivo deve fissare gli obblighi in termini quali-quantitativi dei lavoratori e i corrispondenti (nel senso del sinallagma, appunto) obblighi del datore di lavoro; tutto ciò che è discrezionale, incerto, non definito con chiarezza costituisce un vulnus alla trasparenza ed esigibilità concreta dei contenuti contrattuali. Il frequente ricorso alle locuzioni “le aziende possono”, “avendo riguardo”, “tenuto conto”, “di norma”, “di regola” o “compatibilmente con”, se non addirittura “le parti auspicano” non conferisce ai lavoratori alcuna certezza riguardo ai propri diritti e consente alle aziende di adottare comportamenti molto difformi anche all’interno della stessa Regione, cosa imbarazzante per una pubblica amministrazione che deve ispirarsi ai principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione. Senza contare che una clausola contrattuale è, a tutti gli effetti, una norma giuridica che deve possedere le caratteristiche di astrattezza, generalità e coattività che se non si riscontrano – con particolare riguardo a quest’ultima – fanno dubitare della stessa utilità della presenza di tali clausole in un contratto collettivo.

21 novembre 2023

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