Rassegna Stampa
08 maggio 2019
Previdenza
Congedo di Maternità, Ok alla fruizione esclusivamente dopo il parto
Fonte: pensionioggi.it
L’Inps detta le prime istruzioni circa la nuova facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso.
Ok alla fruizione del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto ed entro i successivi cinque mesi. Le prime istruzioni attuative della novella contenuta nella legge di bilancio per il 2019 sono contenute nel messaggio inps 1738/2019 pubblicato l’altro giorno dall’ente previdenziale, in attesa dell’emanazione di apposita circolare.
Come noto dal 1° gennaio 2019 l’art. 1 comma 485 della legge 145/2018, riconosce, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 151/2001, alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, se il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Ne deriva che, la madre lavoratrice potrà fruire del congedo di maternità prevista nel comma 1 del citato art.16, dal giorno successivo alla data effettiva del parto e per i 5 mesi successivi. A tal proposito, in attesa di emanare la circolare operativa, per salvaguardare i diritti delle madri che intendano avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l’evento del parto, l’Inps rende possibile alle stesse di esercitare l’opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità, spuntando la specifica opzione.