Rassegna Stampa
18 febbraio 2019
Autonomia differenziale
Fretta e opacità non sono d’aiuto
Fonte: ilsole24ore.com
La maggioranza giallo-verde aveva inserito anche il regionalismo differenziato nel contratto di governo. Ma di cosa si tratta? È una possibilità prevista dal comma 3 dell’art. 116 della Costituzione che prevede «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» per tutte le Regioni a statuto ordinario (che ne facciano richiesta al governo) su un ventaglio di competenze molto ampio. Si tratta potenzialmente di 23 materie, che spaziano dall’istruzione financo alle grandi reti di trasporto e comunicazione, sulle quali oggi Stato e Regioni esercitano una competenza, ovverosia una legislazione, concorrente. L’iter di questo comma prevede che la richiesta delle Regioni al governo si deve concludere con la firma di un’intesa tra le due parti. Il testo concordato deve poi andare in Parlamento per un’approvazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, senza possibilità di emendare il testo.
Il cronoprogramma del governo sul regionalismo differenziato era stato fissato da un Consiglio dei Ministri del 21 dicembre che stabiliva la data del 15 febbraio 2019 come giorno della firma. La questione tocca le tre Regioni che da sole contribuiscono a circa il 40% del Pil italiano (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) e che già nella scorsa legislatura avevano intavolato trattative che avevano portato, il 28 febbraio 2018, a una firma di Pre-intese, una per ogni Regione.
Di Floriana Cerniglia – Direttore del Centro di ricerche in analisi economica e sviluppo economico internazionale (Cranec) e ordinario di Economia politica all’Università Cattolica