Rassegna Stampa
26 novembre 2024
Concorsi primari, così la Giurisprudenza ha plasmato le regole di accesso
Fonte: sanita24.ilsole24ore.com
Alla fine degli anni novanta sono radicalmente cambiate le regole concorsuali per l’accesso alla qualifica di primario. Ma quello che mutò fu l’intero stato giuridico dei medici perché dalla storica e consolidata qualifica di “primario” si passò prima per l’incarico di dirigente di II livello per arrivare alla situazione, tuttora vigente, di direttore di struttura complessa. I profondi cambiamenti intervenuti venticinque anni fa – sintetizzati nell’art. 15, comma 1, del d.lgs. 502/1992 “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali” – comportavano, come detto, anche una innovativa modalità di reclutamento. Non più un concorso pubblico per titoli ed esami con una commissione formata da sette componenti, tra i quali erano presenti anche un cattedratico e un sindacalista, ma una procedura selettiva molto meno formale che rientrava a pieno titolo nel concetto di conferimento di incarico dirigenziale fortemente connotato dal rapporto fiduciario. La prima conseguenza fu quella di un contestuale cambio della giurisdizione perché da allora il contenzioso e i ricorsi contro le selezioni non furono più di competenza del giudice amministrativo ma approdarono a quella dell’AGO, cioè del tribunale in veste di giudice del lavoro, con un giurisprudenza consolidata (Cass., SU, nn. 13491/2021 e 6455/2020; Cons. Stato, sez. III, n. 1850/2019; TAR Puglia-Lecce, sez. II, n. 639/2023; Cons. Stato, sez. III, n. 1850/2019; TAR Puglia-Lecce, Sez. II, 3.08.2023 n. 1012; TAR Piemonte, 19.12.2022, n. 1149).