Rassegna Stampa

29 giugno 2024

Pensioni, Il riscatto non è neutralizzabile

Fonte: pensionioggi.it

Anche se ha determinato un abbattimento della misura della rendita. A stabilirlo è la Corte costituzionale con sentenza n. 112 del 21 maggio 2024, depositata il 27 giugno 2024.

I contributi da riscatto non si possono neutralizzare ai fini pensionistici. L’effetto del riscatto, infatti, è solo quello di aumentare l’anzianità contributiva dell’assicurato, non necessariamente deve comportare un aumento della misura della rendita. L’operazione, in altri termini, è intrinsecamente aleatoria e, quindi, può tradire le originarie aspettative di ottenere un assegno più succulento. Lo stabilisce la Corte Costituzionale con la sentenza n. 112 del 21 maggio 2024 depositata il 27 giugno 2024. Il caso è interessante in quanto precisa i limiti del principio di neutralizzazione già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

La questione
Nel 1996, poco dopo l’entrata in vigore della Riforma Dini (L. 335/1995) un lavoratore aveva chiesto ed ottenuto dall’Inps il riscatto di 145 settimane di laurea al fine di acquisire i 18 anni di anzianità contributiva per rimanere nel sistema retributivo. L’operazione era stata guidata dall’aspettativa all’epoca di maturare, con il retributivo, una rendita più elevata di quanto avrebbe conseguito con il sistema misto, cioè con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996.

29 giugno 2024

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