Rassegna Stampa
03 luglio 2023
Corte Costituzionale/ No alla normativa del Veneto sull’assunzione di dirigenti sanitari dei servizi di emergenza-urgenza privi della specializzazione
Fonte: sanita24.ilsole24ore.com
Il reclutamento dei dirigenti sanitari dei servizi di emergenza-urgenza previsto dalla Regione Veneto viola l’ art.15, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, come regolato dal d.P.R. n. 483 del 1997, che, all’art. 24, prescrive, tra i requisiti di ammissione, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n.121 del 2023 (https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/307 ) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 della legge della Regione Veneto, nella parte in cui:
– proroga di ulteriori tre anni, fino al 31 gennaio 2024, la possibilità, già prevista dall’art. 23, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2020, di indire procedure concorsuali per assumere personale medico privo di specializzazione che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, avesse maturato presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario regionale almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, ovvero un numero di ore, anche non continuative, di attività equivalente ad almeno quattro anni di servizio (comma 1);
– abroga il comma 2 dell’art.23, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2020, secondo il quale «una volta assunti, i medici accedono in soprannumero alla scuola di specializzazione in medicina d’emergenza-urgenza, sulla base di specifici protocolli d’intesa tra Regione e Università ove ha sede la scuola di specializzazione» (comma 2).