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Quota 100, decretone approvato definitivamente

Categoria: Governo e Parlamento, Previdenza

testo della legge


L’Aula del Senato, mercoledì 27 marzo, con 150 voti favorevoli, 107 contrari e 7 astenuti, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (A.S. n. 1018-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto diverrà legge.

Tutta colpa delle risorse a disposizione, che dopo una lunga trattativa sono state fissate per il 2019 a 4 miliardi per la previdenza, e 7,1 miliardi per la povertà (che includono 2 miliardi del Rei).

Negli anni successivi il costo aumenterà arrivando al totale, nel triennio, che supera i 40 miliardi (per il Rdc si stima una spesa di 8,1 mld il prossimo anno e 8,3 mld nel 2021; per le pensioni 8,3 mln nel 2020 e 8,7 mln l’anno successivo). Il sostegno unico per combattere la povertà dovrebbe aiutare 1,3 milioni di famiglie (compresi gli over 67 che dovranno presentare domanda per la pensione di cittadinanza), su un totale di 3,2 milioni (secondo gli ultimi dati Istat). Mentre le stime relative a quota 100 si aggirano intorno a 650.000 aspiranti pensionati nel triennio 2019-2021. Oltre ai cavalli di battaglia della Lega e del Movimento 5 stelle il dl ‘Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’ contiene norme su: assunzioni nella pa, gioco, Inps, riscatto della laurea e dei contributi.

Fra le novità introdotte:

QUOTA 100: Si introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità di andare in pensione a 62 anni, con un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Per i dipendenti pubblici il trattamento sarà erogato dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti.

Il Trattamento di Fine Servizio sarà erogato nel momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia. Ma sarà possibile chiedere un prestito, fino a un massimo di 45.000 euro, che dovrà essere restituito con gli interessi quando sarà riscossa la liquidazione. La pensione anticipata in oggetto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro annui.

ANTICIPO TFS ANCHE PER STATALI GIA’ IN PENSIONE: potrà presentare richiesta di finanziamento alle banche o agli intermediari finanziari per la liquidazione dell’indennità’ di fine servizio anche chi e’ andato in pensione prima della data di entrata in vigore del decreto.

PENSIONE ANTICIPATA: Fino al 2026 il requisito contributivo per andare in pensione resta 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza l’adeguamento all’incremento della speranza di vita. Tutto congelato anche per i lavoratori precoci, che quindi potranno accedere alla pensione con un’anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica (trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti).

APE SOCIALE: Viene prorogata al 2019. Consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

OPZIONE DONNA: Viene prorogato al 2019 il pensionamento anticipato delle donne, disponendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti richiesti (un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 59 anni per le lavoratrici autonome), entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015). I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

RISCATTO CONTRIBUTI: In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, sarà possibile riscattare fino a 5 anni di periodi non coperti dai contributi, in tutto o in parte. L’opzione potrà essere utilizzata solo da coloro la cui pensione sarà liquidata integralmente con il sistema di calcolo contributivo.

RISCATTO LAUREA: Viene modificata la disciplina del riscatto, relativamente ai periodi da valutare con il sistema contributivo: dovrà essere versato un contributo pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo imponibile annuo (pari a 15.710 euro per il 2018), moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

NIENTE TETTO D’ETA’ PER RISCATTO LAUREA – Le agevolazioni scattano per tutti, non solo per gli under 45. Resta il limite del 1996: la detrazione del 50% scatta solo per coloro che sono “privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995”.

– ASSUNZIONI SANITA’: Considerando gli effetti di ‘quota 100′ e per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale possono procedere alle assunzioni non solo del personale già’ uscito ma anche di quello che si prevede in uscita nel corso dell’anno purché’ in linea con la programmazione regionale.

A cura della segreteria FVM

 

 




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