Rassegna Stampa

26 luglio 2022

Responsabilità medica, linea dura della Cassazione sul rifiuto degli atti di ufficio

Fonte: sanita24.ilsole24ore.com

Integra il reato di rifiuto di atti di ufficio ( articolo 328, comma 1, del codice penale) la condotta del medico che, richiesto di prestare il proprio intervento in relazione all’aggravarsi delle condizioni di salute di un paziente, ometta di procedere alla visita ed alla diretta valutazione della situazione. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 23406 del 2022 che ha confermato la pronuncia con la quale la Corte di appello di Catanzaro (al pari del giudice di primo grado) aveva condannato un medico del Reparto di Medicina dell’Ospedale di Cariati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili relative al procedimento penale a cui il medico era stato sottoposto, per essersi rifiutato di visitare un paziente oncologico affetto da versamento pleurico.

26 luglio 2022

Condividi: