Rassegna Stampa

16 ottobre 2025

Quanto cambia la responsabilità con il Ddl professioni sanitarie?

Fonte: beesanitamagazine.it

La giurista Daniela Marcella: «Non molto sotto il profilo della responsabilità, soprattutto quella civile. Il decreto non è uno scudo. La medicina difensiva rimarrà finché non si potranno prevedere con ragionevole sicurezza gli esiti di un procedimento giudiziario»

Ai primi di settembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega relativo al riordino delle professioni sanitarie e alla responsabilità professionale. Il Governo avrà tempo fino al 31 dicembre 2026 per emanare i decreti attuativi, a norma dei criteri direttivi indicati nel Ddl.

Tra le misure previste figura la riforma dell’art. 590-sexies del Codice penale: il sanitario sarà punibile solo per colpa grave, premesso che segua le linee guida delle buone pratiche cliniche. Viene anche introdotto il nuovo art. 590-septies, che amplia i criteri per valutare la colpa tenendo conto anche della carenza di risorse, difficoltà organizzative non evitabili, incertezza scientifica, complessità del caso clinico e sussistenza di urgenze o emergenze.

Cosa cambia, perciò, per la responsabilità dei sanitari?
«Al momento, non molto. La prima cosa da sottolineare – spiega Daniela Marcello, professoressa di Diritto Privato presso l’Università di Firenze – è che la modifica riguarda il diritto penale, non quello civile. Il Ddl sulle professioni sanitarie ha raccolto la spinta che viene da parte del mondo sanitario di maggiore protezione e rassicurazione, ma non penso che l’intervento potrà essere dirimente. Questo è un parere da civilista non un giudizio tecnico da penalista. Certamente non si può parlare di scudo penale, perché il sanitario sarà processato come prima. Spostando l’attenzione sul procedimento civile è altrettanto importante chiarire che il profilo della responsabilità civile non è stato modificato: rimane il doppio binario che attribuisce la responsabilità contrattuale alle strutture e la responsabilità non contrattuale al sanitario».

16 ottobre 2025

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