Rassegna Stampa

26 marzo 2019

Privacy

I medici possono trattare i dati dei pazienti per finalità di cura senza consenso

Fonte: quotidianosanita.it

La Sanità dopo il Gdpr, in un provvedimento i chiarimenti del Garante della privacy a cittadini, medici, asl e soggetti privati.

I medici potranno trattare i dati dei pazienti, per finalità di cura, senza dover richiedere il loro consenso, ma dovranno comunque fornire loro informazioni complete sull’uso dei dati. Il medico che opera come libero professionista non è tenuto a nominare il Responsabile della protezione dati. Tutti gli operatori del settore dovranno tenere un registro dei trattamenti dei dati. Questi sono i principali chiarimenti forniti dal Garante della privacy a cittadini, medici, asl e soggetti privati, sulle novità introdotte, in ambito sanitario, dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati (Gdpr) e dalla normativa nazionale.

“Il provvedimento generale, adottato dall’Autorità, intende favorire – spiega il Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter del 25 marzo – un’interpretazione uniforme della nuova disciplina, ancora in fase transitoria, e supportare gli operatori con informazioni utili alla sua corretta attuazione. Il Garante ha chiarito, ad esempio, che il professionista sanitario (come il medico), soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere il consenso per i trattamenti di dati necessari alla prestazione sanitaria. È invece richiesto il consenso, o una differente base giuridica, quando tali trattamenti non sono strettamente necessari per le finalità di cura, anche quando sono effettuati da professionisti della sanità. Ne sono un esempio i trattamenti di dati sulla salute connessi all’uso di “App” mediche (ad eccezione di quelle per la telemedicina), quelli effettuati per la fidelizzazione della clientela (come quelli praticati da alcune farmacie o parafarmacie), oppure per finalità promozionali, commerciali o elettorali”.

26 marzo 2019

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