Rassegna Stampa

30 novembre 2022

Balduzzi: Più “Europa” nella sanità italiana, più Italia nella sanità “europea”

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La circostanza che, mentre siamo ancora immersi nella pandemia, l’aggressione russa all’Ucraina generi comprensibilmente un’angosciosa attenzione nei confronti di un’altra, e per molti versi più temibile, tragedia globale, sta rendendo più difficile (almeno al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori) la diffusione della consapevolezza che quello che si è aperto con SARS-CoV-2 sia non tanto un’emergenza straordinaria, quanto piuttosto il primo atto di una situazione di emergenza ordinaria, potremmo dire di ordinarie pandemie, da ricollegarsi essenzialmente allo scompenso nel rapporto tra salute umana, animale e ambientale, e che, avendo caratteri globali, richiede di essere affrontata con strumenti e prospettive altrettanto globali.

Questo numero di Corti supreme e salute trova il proprio denominatore comune nel mettere a disposizione degli studiosi e degli operatori un insieme di riflessioni volte ad aumentare
quella consapevolezza. In primo luogo, va salutata come un dato positivo l’entrata in vigore, nell’ordinamento italiano, della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente. Ancorché (si vedano l’intervento, breve e penetrante, di Valerio Onida, nonché il commento “a prima lettura” di Marcello
Cecchetti e lo sguardo francese sulla revisione costituzionale italiana, ad opera di Fanny Jacquelot) essa abbia per lo più una portata esplicativa di principi già ritenuti impliciti dalla
giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale, non va trascurata la forza del legame che la novella instaura tra la protezione della salute umana, quella dell’ambiente (“anche
nell’interesse delle future generazioni”: qui la novità c’è tutta, a cominciare dalla circostanza che tale riferimento non è circoscritto in via esclusiva al collegamento con i profili
ambientali) e la tutela degli animali, che consente di parlare di una copertura costituzionale esplicita dell’insieme di approcci noti da tempo con la denominazione di One Health.

In secondo luogo, va ribadita l’importanza della sentenza sul clima del Tribunale costituzionale
tedesco del 24 marzo 2021, soprattutto (si veda l’attento commento di Jannika
Jahn) per via dello stretto legame che essa pone tra l’apertura, in via generale, dell’ordi4
Renato Balduzzi
Corti supreme e salute
namento tedesco-federale al diritto internazionale e la specifica subordinazione al diritto
internazionale per la tutela del clima del controllo esercitato dal giudice costituzionale
sulla legislazione nazionale che di quello costituisce attuazione: importanza accresciuta
dalla circostanza che a decidere in tal senso sia un giudice costituzionale particolarmente
attento ai profili dell’“autodeterminazione democratica costituzionalmente garantita” (e
che proprio per questo sia stato oggetto, da ultimo con riferimento alla sentenza del 5
maggio 2020 sul Public Sector Purchase Programme, di numerose critiche).
Infine, vanno sottolineati sia l’importanza dell’iniziativa di OMS-Europa nell’istituire la
Commissione paneuropea per la salute e lo sviluppo sostenibile, il cui sottotitolo è “per
ripensare le priorità politiche di fronte alle pandemie”, sia i risultati del lavoro della medesima
(si vedano in particolare i commenti di Mario Monti, Sandra Gallina e Walter Ricciardi),
forse ancora insufficientemente conosciuti e valorizzati nel nostro ordinamento: si
pensi, in particolare, alla proposta di istituire un Consiglio per la salute globale sotto gli
auspici del G20 e di redigere un Trattato internazionale sulle pandemie (“che incoraggi i
governi a mettere in comune determinate decisioni sovrane”), oppure il forte incitamento
a sviluppare una diversa politica in tema di proprietà intellettuale connessa ai vaccini e ai
farmaci antipandemici. In particolare, quanto al Consiglio per la salute globale, la Commissione
presieduta da Mario Monti ha istituito un’interessante similitudine con quanto il G20
fece dopo la crisi finanziaria del 2008, istituendo il Financial Stability Board: il Global Health
Board oggi potrebbe costituire l’equivalente rispetto all’emergenza pandemica e funzionare
anche come momento di passaggio verso un Consiglio mondiale dei beni pubblici.
Il cuore del numero della rivista sta tuttavia nella riflessione a più voci su “Salute e sanità
nella prospettiva europea. Oltre l’art. 168 TFUE?”.
Il titolo stesso dato a questa sezione speciale permette di capire che siamo di fronte a una
duplice scelta di campo.
La prima concerne la presa di distanza rispetto all’atteggiamento volto a richiedere o ad
evocare un nuovo Servizio sanitario nazionale per il dopo-pandemia. Tale atteggiamento,
che si accompagna normalmente a una conoscenza approssimativa della sanità italiana e al
disconoscimento delle interdipendenze globali della salute, non va confuso con la prospettiva
fatta propria dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sottolinea che alcune linee di
innovazione, già presenti, ma “in sonno”, nel dibattito culturale e nella legislazione, oggi diventino
imprescindibili. Della reazione a tale atteggiamento e della relativa consapevolezza
sono espressione, in particolare, gli scritti di Gianfranco Costanzo, Matteo Cosulich, Barbara
Pezzini e Giovanni Tarli Barbieri (per una diversa posizione, si veda lo scritto di Lorenzo
Chieffi). Per contro, qui l’accento è posto sulla necessità di un più forte raccordo, anche in
campo sanitario, con la dimensione eurounitaria, senza dimenticare che, in tema di salute
e servizi sociosanitari, rilevano sia il già menzionato livello dell’OMS-Europa, sia quello del
Consiglio d’Europa (Comitato dei ministri oltre che Corte di Strasburgo).
La seconda attiene a una ricostruzione del rapporto tra Unione europea e diritti sociali
dichiaratamente critica nei confronti della tradizionale lettura che individua la dimensione
sociale dell’Unione come una caratteristica recente (soprattutto dopo il “pilastro europeo”
proclamato a Göteborg nel 2017), e che invece è molto attenta a sottolinearne la comPiù
“Europa” nella sanità italiana, più Italia nella sanità “europea”
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Editoriale
presenza sin dall’inizio della costruzione europea, cosicché la richiesta di andare oltre
all’assetto codificato nell’art. 168 TFUE si inserisce nella storia lunga del cammino dell’integrazione
europea (si vedano sul punto le considerazioni di Filippo Pizzolato).
Fatte queste premesse, due mi sembrano le prospettive di fondo ricavabili dall’insieme
e che potremmo così sintetizzare: 1) più “Europa” nella sanità italiana; 2) più Italia nella
sanità “europea”.

30 novembre 2022

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