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15 marzo 2018

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Per decollare occorre senso di responsabilità della parte datoriale

Categoria: CCNL, Comunicati

I sindacati abbandonano il tavolo in assenza di una proposta soddisfacente.

Governo e Regioni, ancorché le Regioni manifestino disponibilità con dichiarazioni pubbliche dell’Assessore Garavaglia, si assumono la responsabilità dello stallo.

Le consultazioni di ordine tecnico andranno avanti si che potranno preparare il terreno del contratto ma la partita vera resta sospesa.

Uscire dal tavolo del confronto con l’Aran per noi equivale a dichiarare uno sciopero, ma senza farlo pagare ai nostri iscritti.

Abbiamo deciso unitariamente questa forma di protesta per dire a Governo e Regioni che la partita è sospesa sino a quando non sarà superata questa criticità decisiva.

Il tema dell’indennità di esclusività di rapporto è al centro della questione contrattuale della dirigenza da alcuni anni. 

E’ bene ricordare a tutti la genesi di quella voce stipendiale, nata col CCNL 8 giugno 2000, per andare a retribuire medici, veterinari e dirigenti sanitari che avessero optato per un regime di esclusività del rapporto in cui il diritto di esercizio della libera professione veniva fortemente limitato nell’ambito dell’intra-moenia al fine di rendere più coerente la loro attività professionale con le finalità e gli obiettivi prestazionali del Ssn.

Dal 2000 ad oggi molti principi su cui si basa il Ssn sono stati gravemente manomessi, indeboliti o messi in discussione e procedendo sulla strada della svalutazione progressiva dell’indennità dell’esclusività di rapporto – quale ad oggi ancora sembra l’intenzione del MEF – Governo e Regioni stanno aggiungendo un ulteriore carico per far inchinare la sanità pubblica alla privatizzazione.

Il CCNL 8 giugno 2000 nella parte normativa stabiliva all’Art. 42 le caratteristiche dell’Indennità di esclusività del rapporto di lavoro:

Comma 1. “Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario Nazionale previsto dal dlgs 229/1999, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza e disciplina da stabilirsi nel CCNL del secondo biennio economico 2000 –2001 in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l’istituzione di una indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari.”

Le leggi che hanno finanziato l’indennità sono leggi dello Stato.

Effettivamente il CCNL 8 giugno 2000 parte economica biennio 200-2001 stabiliva all’art. 5, comma 2: 

“L’indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.”

E sin qui siamo tutti d’accordo. Ma con il CCNL 6 maggio 2010 – secondo biennio economico 2008-2009 – le cose vengono modificate, le parti concordano e sottoscrivono una nuova natura dell’indennità di esclusività di rapporto. Infatti, il CCNL sottoscritto dall’Aran in rappresentanza di Governo e Regioni il 6/5/2010 stabilisce che: 

Art. 12, comma 3.

"E’ disapplicato l’art. 5, comma 2, secondo capoverso del CCNL 8/6/2000, secondo biennio economico."

Ciò vuol dire che al termine della vigenza del CCNL 6/5/2010 l’indennità di esclusività di rapporto entra a far parte della massa salariale su cui si calcolano gli incrementi contrattuali.

Chi tentenna su questo punto imbraccia argomentazioni inconsistenti e provocatorie, sostenendo che la dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 6/5/2010 (che sospendeva per la vigenza di quel CCNL l’effetto della disapplicazione dell’art. 5, comma 2) mantenga un valore eterno.

Il contratto stabilisce che l’indennità di esclusività di rapporto fa parte della massa salariale, la dichiarazione congiunta semplicemente procrastina a tutta la vigenza del CCNL 2010 la data da cui questa condizione decorre. 

Altrimenti quale sarebbe stato il significato dell’’art.5 comma 2 del CCNL 2010? 

Perché mai lo avremmo scritto e sottoscritto? 

Chi non è convinto delle nostre ragioni rilegga i testi.

Si tenta temerariamente di stravolgere il significato letterale della dichiarazione congiunta, si ignora la superiore valenza del testo contrattuale, si trascura la necessaria disponibilità delle parti a ritenere ancora valido ciò che si era dichiarato congiuntamente e che noi oggi legittimamente riteniamo scaduto.

Questo atteggiamento deve finire, e con esso deve finire il tentativo di umiliare il senso di responsabilità che ci portò nel 2010 – in piena crisi del bilancio dello stato – ad accettare che l’indennità di esclusività non fosse nell’immediato rivalutata.

Oggi le condizioni sono diverse, gli impegni del CCNL 2010 devono essere rispettati, altrimenti perché avremmo sottoscritto nel 2010 una clausola che disapplicava un articolo di un CCNL precedente se quella disapplicazione non viene mai rispettata dal datore di lavoro?

Il Governo e le Regioni trovino un’intesa – visto che le Regioni sembrano essere concordi con noi – o si assumeranno la responsabilità di aver destabilizzato mortalmente il rapporto di lavoro di oltre 140.000 medici, veterinari e dirigenti sanitari e con esso i capisaldi del Ssn.

Per aprire la strada alla trattativa abbiamo revocato uno sciopero nazionale, il nostro senso di responsabilità ci ha indotto a consentire esplorazioni su aspetti normativi che possono portare avanti il confronto, ma ora siamo sull’Aventino e senza una assunzione di responsabilità della parte datoriale si va verso una crisi difficile da risolvere.

Aldo Grasselli – Presidente Federazione Veterinari, Medici e Dirigenti sanitari