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Orientamenti Aran sulla maturazione dell’esperienza professionale
Categoria: Lavoro e Professione
Si segnalano due orientamenti applicativi (ASAN82a e ASAN83a) formulati dall’ARAN, di particolare interesse, poiché relativi a vincoli che talune amministrazioni risultano applicare in modo non corretto nel computo della sommatoria dei periodi che possono costituire esperienza professionale al fine della maturazione dei requisiti (dei 5, 15 o 20 anni di cd. anzianità) per il conferimento di incarichi e/o di retribuzioni ai medesimi vincolate, quali l’indennità di esclusività o la retribuzione di posizione minima “di garanzia”.
Si tratta di come i procedimenti disciplinari e/o le soluzioni di continuità fra gli incarichi NON (!) possano incidere negativamente su detta maturazione. In sintesi:
i. nessun procedimento disciplinare, in corso o concluso, può incidere in alcun modo su qualsivoglia procedura di valutazione (sicché l’analisi di condotte eventualmente passibili di rilievo disciplinare non può far parte di alcun procedimento di valutazione o verifica), né eventuali sospensioni cautelari possono ridurre il computo dei periodi in questione, fatto salvo esclusivamente l’eventuale periodo di sospensione dal servizio disposto quale sanzione disciplinare;
ii. i servizi pregressi attualmente resi computabili dal CCNL 19/12/2019 a differenza di quanto precedentemente statuito (come gli incarichi a tempo determinato con soluzione di continuità per l’indennità di esclusività o i periodi di lavoro con incarichi equivalenti alle funzioni dirigenziali – invero da definire meglio nel prossimo CCNL – per il conferimento di incarichi ultra quinquennali) DEVONO perciò essere ora computati indipendentemente da quando svolti, in qualunque periodo antecedente detto contratto, ovviamente tenendo presente che il computo così svolto consente alle aziende di erogare le retribuzioni conseguenti alla maturazione dei succitati requisiti esclusivamente con decorrenza dal gennaio 2020, in quanto primo mese di applicazione del CCNL menzionato.
Le aziende sanitarie devono perciò applicare il CCNL vigente nel senso dianzi indicato, risultando illegittima ogni diversa opzione ulteriormente difforme.
Mauro Gnaccarini
Uff. legale SIVeMP