Riportiamo alcuni orientamenti applicativi recentemente diffusi dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni relativi al CCNL 2019-201 dell’Area sanità sottoscritto il 23 gennaio 2024
ASAN117c
TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Può un dirigente con più di 5 anni di anzianità rifiutarsi di sottoscrivere un contratto individuale di incarico diverso dall’incarico professionale di base?
Con il nuovo CCNL 23.1.2024 all’art. 22, comma 2 si ribadisce che a tutti i dirigenti deve essere conferito un incarico dirigenziale e che, previa valutazione positiva avviata nei termini ivi indicati, per i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità deve essere conferito senza attivazione delle procedura selettiva l’incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo oppure, a seguito dell’attivazione della procedura selettiva con le modalità indicate dall’art. 23, comma 9.
Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta sempre la sottoscrizione di un contratto individuale d’incarico (rif. art. 23, comma 12 del CCNL 23.1.2024) e la mancata sottoscrizione da parte dell’incaricato comporta il non conferimento dell’incarico con la conseguente mancata erogazione del relativo trattamento economico corrispondente agli incarichi (costituito dalla retribuzione di posizione complessiva nelle sue componenti fissa e variabile) e la non applicazione della clausola di garanzia.
Pertanto, qualora il dirigente sanitario si rifiuti di sottoscrivere il contratto individuale d’incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo – o, pur avendo partecipato alla selezione ed essendo stato selezionato, di un incarico di maggior valore – l’Azienda, dopo aver applicato il suddetto comma 12, potrà ai sensi del comma 8 dello stesso art. 23, previa valutazione positiva di fine incarico, rinnovare l’incarico precedente che si presume essere un incarico professionale iniziale o, ai sensi del comma 7 dell’art. 23, per sopraggiunte diverse esigenze organizzative, un diverso incarico professionale, sempre iniziale.
Nell’eventualità che il dirigente non voglia sottoscrivere neanche il contratto relativo all’ incarico professionale iniziale, stante l’obbligo di conferimento di un incarico, conferirà tale ultimo incarico con propria deliberazione unilaterale motivata dal rifiuto alla sottoscrizione. Resta inteso che qualora il dirigente si rifiutasse anche di espletare l’incarico così conferitogli, tale inadempimento oltre ad essere tenuto in considerazione ai fine della valutazione annuale e di fine incarico potrà essere oggetto di un procedimento disciplinare in relazione alla gravità del comportamento tenuto.
ASAN118a
TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Quale decorrenza si deve considerare per l’applicazione della clausola di garanzia secondo il vigente CCNL Area Sanità 2019-2021?
Il riferimento contenuto nell’articolo 71, comma 5 rappresenta un mero refuso. Si conferma che i nuovi valori minimi di retribuzione di posizione complessiva di cui all’articolo 71, comma 2 (Clausola di garanzia) decorrono dal 31.12.2021 e a valere dall’anno successivo in coerenza con la rideterminazione dei valori di retribuzione di posizione fissa. Il riferimento ivi indicato deve quindi intendersi all’art. 69, comma 3.
ASAN119a
TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Al fine del riconoscimento dell’indennità di esclusività di cui all’art. 64 del CCNL Area Sanità 2019-2021 l’esperienza professionale/ anzianità di servizio necessaria per il conferimento dell’incarico professionale, indicata all’art. 22 del citato CCNL è comprensiva anche di quella maturata presso le strutture accreditate con il SSR?
Si conferma che, in considerazione della nuova formulazione dell’art. 22, comma 5 del CCNL in oggetto, a decorrere dal 24.1.2024 nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, può essere considerata anche l’anzianità di servizio maturata presso gli ospedali privati accreditati.
Diversamente, ai sensi dell’art. 64 dello stesso CCNL ai fini del passaggio alle fasce superiori dell’indennità di esclusività non è possibile computare l’esperienza maturata presso gli ospedali privati accreditati. Infatti, l’art. 64, comma 2, del CCNL 2019-2021, stabilisce che, ai fini dell’attribuzione della fascia di indennità di esclusività, occorre considerare l’“effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità”.