Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno votato il mandato ai relatori Giuseppe Brescia e Fabio Melilli di riferire favorevolmente in Aula sul decreto Milleproroghe (disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea C.2845). Il testo è approdato in assemblea lunedì per l’ok in prima lettura, poi dovrà passare al Senato per essere approvato entro il 1 marzo.
In tema di sanità il decreto legge reca diversi interventi tra i quali si ricordano (fonte camera.it):
- la stabilizzazione del personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, mediante la modifica di alcuni riferimenti temporali per l’applicazione della normativa transitoria che consente l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 8);
- la proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 della temporanea sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale con riferimento al tempestivo pagamento dei debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (art. 3, comma 8);
- la proroga al 2021 dell’utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 4, comma 1);
- la proroga al 2021 ed il parziale riparto per il medesimo anno dell’accantonamento della somma annua di complessivi 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie del SSN, per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza, collegati a prestazioni che attualmente non trovano adeguata remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario, nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni del SSN (art. 4, commi 2 e 3);
- il rinvio al 2022 (precedentemente il termine era fissato al 2021) dell’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del Ssn cui subordinare gli incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali (art. 4, comma 4);
- la proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 della sospensione dell’applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 26/2014, che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali – xenotrapianti e sostanze d’abuso – (art. 4, comma 5);
- la previsione che alcune procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato, già autorizzate in favore dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per il periodo 2016-2020, siano effettuate nel 2021 – ove non effettuate negli anni precedenti – (art. 4, comma 6);
- la proroga fino al 30 settembre 2021, per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, dei contratti di lavoro flessibile in corso, relativi ad attività di ricerca o di supporto alla ricerca (art. 4, comma 7);
- la proroga al 31 dicembre 2024 dell’autorizzazione alla Regione siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2021 – ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria e delle funzioni dell’ISMETT (Istituo mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione) (art. 4, comma 7-ter);
- la previsione che l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati (art. 4, comma 8);
- il riconoscimento alle regioni e alle province autonome della facoltà di riconoscere, alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19, un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 4, comma 8-ter);
- la proroga al 31 dicembre 2023 delle disposizioni previste per la Regione Sardegna volte, fino al 2021, ad autorizzare in deroga ai limiti previsti dalla normativa sulla spending review l’acquisto programmato di prestazioni specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere dal centro di ricerca medica applicata Mater Olbia (art. 4, comma 8-bis);
- la previsione che la durata degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali – per i quali non siano già state svolte le procedure elettorali di rinnovo – e delle relative federazioni nazionali sia prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente deliberato fino al 30 aprile 2021 ) e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021 (art. 4, comma 4-bis);
- l’incremento per l’anno 2021 da 5 a 7 milioni di euro della dotazione del fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si ricorda che, per gli anni 2022 e successivi, la dotazione del fondo resta pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 4, comma 8-quater);
- il differimento dal 30 giugno 2020 al 31 maggio 2021 il termine per la prima revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale (art. 4, comma 8-quinquies);
- la proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e, innovando rispetto alla legislazione vigente, di operatore socio sanitario conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive Ue. Inoltre l’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario è consentito anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19. Infine, la possibilità di procedere all’assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, viene consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19. L’intervento legislativo opera una sostituzione integrale dell’articolo 13 del decreto legge n. 18 del 2020 (art. 4, comma 8-sexies);
- la previsione di alcune modifiche in ordine ai contributi a sostegno delle aziende ospedaliero-universitarie e ai policlinici universitari non costituiti in azienda, in ottemperanza dell’obbligo di notifica alla Commissione europea da parte del Ministero della salute con riferimento alla disciplina sugli aiuti di Stato (art. 4 comma 2-septies e 2-octies);
- l’estensione al 30 aprile 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, del termine previsto per l’applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal D.Lgs. n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l’adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell’ambiente (art. 12, comma 5).