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24 ottobre 2023

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Manovra. COSMeD: inaccettabile attacco alle pensioni future di dipendenti della sanità

Categoria: COSMeD, DEF e Legge Bilancio

Manovra. COSMeD: inaccettabile attacco alle pensioni future di dipendenti della sanità

LA BOZZA DELLA LEGGE DI BILANCIO TAGLIA I RENDIMENTI DELLA PARTE RETRIBUTIVA. MANOMESSO IL CALCOLO E IL VALORE DEI RISCATTI VERSATI. SI ERODONO IL CAPITALE E I RISPARMI MATURATI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI. NECESSARIA UN’AMPIA E UNITARIA MOBILITAZIONE.

La bozza di legge di bilancio in circolazione reca all’articolo 34 la riproposizione di un provvedimento già annunciato e poi ritirato nella legge di bilancio dello scorso anno: il taglio dei rendimenti della parte retributiva delle pensioni  in particolare dei dipendenti della sanità (CPS) e degli  Enti locali (CPDL). Le pensioni non sono un regalo per i dipendenti in generale e per i dipendenti pubblici: tutti i contributi sia di parte datoriale e a carico dei dipendenti vengono da sempre sottratti dalle risorse contrattuali. In particolare gli aumenti contrattuali vengono decurtati del 37% per alimentare gli accantonamenti previdenziali, inoltre il 33% delle retribuzioni viene destinato per la pensione futura. Semmai sono gli evasori che beneficiano di pensioni non sostenute dalla contribuzione.

Tagliare i rendimenti significa manomettere le regole e in particolare non rispettare le condizioni di rendimento previste per coloro che hanno riscattato i periodi di studio sulla base di una tabella di rendimento che adesso non si vuole più rispettare. Sarebbe come se dopo aver acquistato un titolo di Stato con un determinato tasso di rendimento fisso, in corso d’opera venisse ridotto. Uno Stato e un governo credibile e responsabile non lo può fare. Tutto ciò è inaudito e fonte di un infinito contenzioso. I risparmi sono irrilevanti e vanno a colpire il pubblico impiego che contribuisce con le aliquote massime e senza evasione fiscale. Il sistema previdenziale perderebbe di credibilità favorendo l’esodo dei dipendenti pubblici alla prima data disponibile. L’istituto del riscatto, fonte di entrata immediata, sarebbe fortemente penalizzato.

E’ questa l’annunciata attenzione ai lavoratori della sanità? Una manovra iniqua che non può che produrre danni all’intero sistema. Inoltre si anticipa di due anni la ripresa dell’indicizzazione all’aspettativa di vita per le pensioni: dalla promessa di un anticipo si passa al posticipo. Non è chiaro se il taglio della quota retributiva proporzionale alla differenza tra i coefficienti di trasformazione previsti per la pensione di vecchiaia e quelli dell’età del pensionato nonché l’allungamento delle finestre riguarda solo i pensionandi con quota 100 e quote successivi o la generalità delle pensioni anticipate.

Tagliate in modo feroce oltre la misura della precedente legge di bilancio anche le rivalutazioni delle pensioni al tasso di inflazione sopra 4 volte al minimo, in deroga alla legge vigente con rivalutazione al 22% delle pensioni oltre 10 volte il minimo lordo. Invitiamo tutte le forze sindacali ad una mobilitazione unitaria per sventare questa ennesima discriminazione dei dipendenti pubblici.

ARTICOLI MANOVRA ECONOMICA 2024
ART. 34
Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965, n. 965.
2. Per le domande prodotte dalla dal 1° gennaio 2024 la disposizione contenuta nel comma 1 si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l’applicazione della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965, n. 965.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nell’allegata tabella A. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
4. Per le domande prodotte dalla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione contenuta nei commi precedenti si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l’applicazione della medesima tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.
5. L’applicazione dei commi da 1 a 4 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente.

ART. 32 Adeguamento delle speranze di vita

All’articolo 15, comma 2, e all’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite delle seguenti «fino al 31 dicembre 2024».

ART. 30
(Misure di flessibilità in uscita)

OMISSIS
4. All’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024» e le parole «di almeno 62 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 62 anni per l’anno 2023 e 63 anni per l’anno 2024»;
2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
3) al terzo periodo, in principio, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell’anno 2023,»;
4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell’anno 2024 ai fini della determinazione dell’importo delle pensioni anticipate di cui al presente articolo, le quote da calcolare con il sistema retributivo, ai sensi del articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono ridotte in misura pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995 relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente al requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, qualora l’età dell’assicurato al momento del pensionamento sia inferiore al predetto requisito anagrafico. Con riferimento ai dipendenti pubblici, la disposizione di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di accesso a pensione all’età prevista dal limite ordinamentale.»;
b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell’anno 2023 e trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024»;
c) al comma 6, lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, se maturati nell’anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024»; d) al comma 7, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024». 5. All’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «al comma 283» sono sostituite dalle seguenti «all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

ART. 29 Rideterminazione indicizzazione pensioni per l’anno 2024

1. Al comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il periodo 2023-2024» sono sostituite con le seguenti: «Nell’anno 2023».
2. Per l’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

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