“Si è dunque concluso l’iter della seconda legge di bilancio della XIX Legislatura con la pubblicazione sul SO della GU n. 303 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 , entrata in vigore il 1° gennaio. Sul piano procedurale sembrava che fossero state superate le anomalie del passato, ma molte difficoltà sopravvenute hanno portato ad un risultato “quasi” uguale a quelli degli anni scorsi. Accadeva da tempo immemore che il testo del Ddl governativo venisse ridotto a un solo articolo con centinaia di commi perché il Governo, in prossimità della fine dell’anno, era costretto a porre il voto di fiducia per scongiurare il ricorso all’esercizio provvisorio. E così è stato pure questa volta con il voto sul maxi emendamento al Senato il 22 dicembre e il successivo passaggio blindato e definitivo alla Camera del 29 dicembre, senza peraltro il ricorso al voto di fiducia. Non è stato quindi possibile superare del tutto la assurda tradizione del passato ed evitare il consueto e, a volte, imbarazzante assalto alla diligenza che, immancabilmente, è avvenuto nelle ultime ore.
Abbiamo quindi una ulteriore legge fatta di un solo articolo: in realtà, la legge 213/2023 consta di 21 articoli ma quelli da 2 a 21 si riferiscono a norme di approvazione dello stato di previsione mentre la “vera” legge è l’art. 1, composto di 561 commi, a occhio la metà di quelli del passato. Oltretutto, questa tecnica legislativa – se è possibile chiamarla in tal modo – comporta norme molto difficili da leggere, essendo tutte prive di rubrica e sistematicità. Più o meno sono confermate tutte le disposizioni presenti nel Ddl con la sola eccezione del vecchio art. 33 – quello sulle pensioni – che è stato destrutturato in una modalità ai limiti dell’illeggibilità.
Rispetto al testo uscito dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre scorso sono state sostanzialmente confermate le disposizioni riguardanti, in particolare, la sanità e il lavoro pubblico; come già detto, è stata invece molto modificata la norma sulle pensioni”.
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