Notizie

14 aprile 2022

Condividi:

Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici

Categoria: Governo e Parlamento, Ministero della salute e SSN

Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il Decreto Legge “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” volto all’accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR.

All’art. 23 si prevede l’istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici SNPS allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

Secondo quanto si legge nel provvedimento in bozza, il SNPS, mediante l’applicazione dell’approccio integrato “one-health” nella sua evoluzione “planetary health” e tramite l’adeguata interazione con il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale, concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.

L’art. 23 del decreto assegna al SNSP le seguenti funzioni

a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;
b) favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:

a) i Dipartimenti di prevenzione
b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in
rete dei Dipartimenti di prevenzione tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
c) gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
d) l’Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.

Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definirà le modalità di interazione del SNPS con il SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) che sarà assicurata attraverso l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia.

In considerazione degli specifici compiti attribuiti ai Dipartimenti di prevenzione, a decorrere dall’anno 2023, è autorizzata la spesa complessiva di euro 50.190.000, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da destinare al reclutamento con contratti a tempo indeterminato di due professionisti sanitari ogni 200.000 abitanti, di cui uno con qualifica dirigenziale e uno di categoria D, anche in deroga ai vincoli di spesa per il personale stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verranno definiti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di tali risorse che, nella quota assegnata, valgono quale tetto di spesa assunzionale.

A cura della segreteria FVM

Scarica gli allegati