Tanto tuonò che piovve: finalmente dopo interrogazioni parlamentari, solleciti ripetuti da parte nostra e di altri sindacati, petizioni e comitati spontanei, Inps ha inviato al Ministero del Lavoro una bozza di circolare appli-cativa della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, commi 195 e seguenti), la quale, non prevedendo decreti attuativi, è immediatamente esecutiva.
E’ un principio di civiltà giuridica: il lavoro ha pari dignità, sia come lavoro dipendente che come lavoro auto-nomo , sia se effettuato con contribuzione Inps che con contribuzione ad altre Casse previdenziali. Del resto i contributi sono del lavoratore non dell’Istituto che li gestisce, qualunque esso sia.
Al momento il lavoro effettuato prima del passaggio ad altra Cassa (per esempio prima di essere assunti come dipendenti) è ,nella migliore delle ipotesi, oggetto di ricongiunzione onerosa ma, in alcuni casi, non è nemmeno ricongiungibile e viene disperso.
Senza il cumulo, le attività di medico convenzionato (medicina generale, specialistica ambulatoriale, pedia-tria di libera scelta, guardia medica, medicina dei servizi e di attività del 118 convenzionata) nonché l’attività libero-professionale con contribuzione alla quota B Enpam, sono ricongiungibili con quella di medico dipen-dente onerosamente.
Con il cumulo gratuito valida alternativa al riscatto della specializzazione, invece, non è più necessaria la ri-congiunzione onerosa, ed anche la contribuzione alla quota A Enpam potrebbe essere utilizzabile, salvo clamorose sorprese, aumentando l’anzianità maturata e avvicinando il traguardo pensionistico senza oneri.
Complessa e variegata è la situazione degli altri dirigenti sanitari iscritti agli Albi (biologi, chimici, farmacisti e psicologi) o privi di Albo (fisici), per i quali sarà necessaria adeguata ricognizione, fermo restando che il prin-cipio generale di cumulabilità di tutti i periodi lavorativi, e di valorizzazione di tutte le contribuzioni, si estende ovviamente a tutte le professionalità.
Dalle indiscrezioni sembra, però, che l’anzianità di iscrizione alle Casse venga riconosciuta ai fini dell’anzianità, e quindi del raggiungimento degli anni di contribuzione che consentono la pensione anticipa-ta, ma non per raggiungere lo status giuridico, ovvero il compimento del 18° anno di contribuzione al 31.12.1995, che apre la strada al metodo di calcolo della pensione misto, né per altri traguardi intermedi (passaggio dal contributivo puro al misto per contribuzioni anteriori al 1996, contribuzione in quota A per con-tribuzioni anteriori al 1993). Si tratterebbe di una sorta di “sterilizzazione” degli effetti economici di dubbia le-galità.
In ogni caso si tratta di portare a casa subito il diritto e di liberare dall’incertezza migliaia di aspiranti pensio-nati, per il quantum economico ci sarà tempo e modo per agire nelle sedi competenti.
Questa Confederazione sindacale che ha proposto l’emendamento alla legge di bilancio recepito non può che auspicare l’unità di intenti di tutti gli interessati per vigilare e agire a difesa non solo dei propri interessi, ma per l’affermazione di un principio generale che per troppo tempo è stato disatteso, garantendo una ade-guata informazione per gestire una fase applicativa complessa e impegnativa.
Cordiali saluti.
Giorgio Cavallero
Segretario Generale