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Eccedenze orarie e una tantum, orientamenti applicativi Aran

Categoria: CCNL



Recentemente l’Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni ha pubblicato due orientamenti applicativi relativi al CCNL Area Sanità.

1.TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del CCNL Area Sanità 2019-2021, il recupero ore delle eccedenti può essere effettuato anche in corso d’anno?

    L’intero comma 3 entra in vigore a decorrere dal 24.1.2024 e pertanto è con riferimento alle eccedenze accumulate a partire da quella data che va applicato. Pertanto, al termine dell’anno 2024 il saldo delle ore eccedenti rispetto all’orario di lavoro, espressamente approvate in corso d’anno dal Direttore di struttura complessa, riportate nel cartellino di presenza, saranno poste a confronto con il valore derivante dall’applicazione dell’algoritmo indicato al secondo periodo, che sarà dunque utile ai soli fini dell’individuazione delle eventuali ore oggetto di recupero.

    Si precisa inoltre che l’eventuale eccedenza oraria risultante al 31.12 di ciascun anno è il frutto della gestione mensile da parte del Direttore di UOC delle ore effettuate dai dirigenti che va recuperata con periodi di riposo sin dall’anno di riferimento, nel rispetto delle esigenze di servizio; ciò tenuto conto che il CCNL in esame, diversamente dal precedente CCNL, prevede per il servizio di guardia notturna effettuata al di fuori dell’orario di lavoro il solo recupero, rimanendo esclusa la precedente possibilità di remunerazione attraverso l’istituto dello straordinario. Resta fermo invece il compenso previsto all’art. 29, comma 5, lett. b). Se non si procedesse sin dall’anno di riferimento, le possibilità di recupero nell’anno successivo potrebbero essere più difficilmente gestibili. Tali recuperi avvengono indipendentemente dal raggiungimento o meno delle ore risultanti dal limite dell’algoritmo.

    2.TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA 23.1.2024 – Chi sono gli effettivi beneficiari dell’art. 68 “Una Tantum” del CCNL Area Sanità 2019-2021?

      L’una tantum da corrispondersi in unica soluzione di cui all’art. 68 del CCNL Area Sanità 2019-2021, è da erogarsi al personale dirigente di cui al comma 1 dell’art.1 risultante in servizio (ovvero con rapporto di lavoro in essere con l’Azienda o Ente) al 31.12.2021 a prescindere dalle causali di assenza in corso alla medesima data.

      La disposizione contrattuale specifica altresì che i destinatari di tale riconoscimento economico sono solo i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, riproporzionato in relazione al personale con rapporto di lavoro ad impegno ridotto alla data stabilita (cfr. comma 2 dell’art. 68 del CCNL 23.1.2024).




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