Con nota del 17 marzo 2020 l’Inail fornisce chiarimenti in merito alla gestione dell’astensione dal lavoro del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio del nuovo coronavirus.
La nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675, chiarisce che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.
L’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, devono assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio. Per i datori di lavoro assicurati all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione d’infortunio.
Resta fermo, inoltre, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.
Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma.
Sono esclusi i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in questo caso, sono tutelati per l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Nel caso in cui, infine, gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l’ipotesi di infortunio in itinere.
Per maggiori informazioni consultare la nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675.
Fonte: Inail