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21 febbraio 2024

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Pensioni e Legge di bilancio 2024

Cosmed: 7 profili di dubbia costituzionalità, ma di sicura iniquità

Categoria: COSMeD, Previdenza, Pubblico Impiego - PA

Cosmed: 7 profili di dubbia costituzionalità, ma di sicura iniquità

L’analisi della Cosmed delle nuove norme sulle pensioni contenute nella legge di bilancio per il 2024

Profilo 1) 
Vengono tagliati retroattivamente i rendimenti previsti per i contributi versati prima del 1996 da alcune categorie di dipendenti pubblici. 
(art.1 commi157 e 159)
I dipendenti pubblici iscritti alla CPS (sanitari medici e veterinari) alla CPDEL (dipendenti e dirigenti degli Enti locali, del SSN non medici e sanitari del comparto sanità) alla CPUG (ufficiali giudiziari) e alla CPI (maestre della scuola d’infanzia) hanno visto manomettere ora per allora il rendimento dei versamenti effettuati prima del 1996. Cancellati i diritti acquisiti. Si genera un futuro previdenziale senza certezze e totalmente nelle mani della discrezionalità politica che si impadronisce delle risorse versate obbligatoriamente dai dipendenti arrogandosi il diritto di disporne a piacimento. Sono state cambiate le regole a partita in corso. In questo senso la manovra non ha precedenti e rischia di aprire la strada ad un sistematico esercizio arbitrario del potere. 
È giustificabile una legge retroattiva? 
Tenendo conto che:
– non c’è un’emergenza economica pressante come ai tempi della legge Monti- Fornero.
–  i risparmi sono minimi, diluiti nel tempo, irrilevanti rispetto alla massa economica della spesa pensionistica.
–  la presunta equità per livellamento in basso rispetto ad altre categorie non regge se si considera le infinite differenze di accesso alla pensione anticipate e alle enormi differenze sull’entità e la durata della contribuzione.

Profilo 2) 
L’incredibile vicenda dei riscatti onerosi e delle ricongiunzioni versati per ottenere un rendimento che viene arbitrariamente ridotto. 
(art.1 commi 158 e 159)
Resta un qualcosa che potremo chiamare “beffa” (ma che forse è molto di più) ed è il caso di chi ha pagato un riscatto oneroso o una ricongiunzione calcolati sulla base del vecchio rendimento e che adesso si vede riconosciuto un rendimento ridotto. Sarebbe come se il Tesoro non corrispondesse un tasso di interesse fisso concordato all’emissione sui propri titoli di Stato, le conseguenze sull’affidabilità creditizia nonché sulla credibilità e la reputazione del debito pubblico sarebbero devastanti. 
È lecito per lo Stato manomettere una obbligazione contrattuale e sottrarsi ad una parte del pagamento convenuto?

Profilo 3) 
Il “finestrone” selettivo per alcune categorie del pubblico impiego. 
(art.1 comma 162)
La finestra ovvero il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per la pensione e il pagamento viene aumentata ma solo per alcune categorie del pubblico impiego. Di fatto essendo un differimento del pagamento della pensione è un vero e proprio posticipo della pensione. Tale differimento è riservato solo alle categorie del pubblico impiego iscritte alle casse pensioni CPS, CPDEL, CPUG e CPI. 
È lecita la discriminazione di questi dipendenti rispetto alla generalità dei contribuenti che accedono ai trattamenti pensionistici?

Profilo 4) 
La graduazione delle penalizzazioni riservata solo ad una parte degli iscritti alla CPS e CPDEL.
(art.1 comma 161)
La legge prevede una riduzione della penalizzazione pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo del pensionamento rispetto alla prima data di maturazione dei requisiti ma solo per gli iscritti alla cassa CPS (medici odontoiatri e veterinari) e per gli iscritti alla cassa CPDEL che terminano l’attività lavorativa come infermieri. Gli altri Dirigenti sanitari e gli altri lavoratori sempre del comparto sanità e iscritti alla CPDEL (psicologi, farmacisti, biologi, chimici, fisici, dirigenti delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, ostetriche, fisioterapisti, operatori sociosanitari) non hanno la graduazione della penalizzazione che pertanto scatta in forma piena ed intera per qualunque anticipo rispetto al limite ordinamentale anche di un solo giorno. Analogamente ciò vale per la Dirigenza amministrativa tecnica e professionale del SSN, i Dirigenti e dipendenti degli Enti locali nonché per le maestre della scuola d’infanzia e per gli ufficiali giudiziari. L’intero impianto risulta di difficile gestione, discriminatorio e superficiale.
 È lecito discriminare all’interno delle stesse gestioni pensionistiche?

Profilo 5) 
Penalizzate pesantemente le pensioni di anticipate future dei giovani nel sistema contributivo posto un tetto arbitrario dell’assegno per chi andrà in pensione prima del raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni) pari a cinque volte il minimo lordo INPS. Manomesso il coefficiente di trasformazione della Legge 335/95. 
(art.1 comma 125)
Viene posto un tetto pari a 5 volte il minimo Inps per il valore lordo della pensione in regime contributivo nel caso di pensionamento prima del raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni): in pratica chi nel sistema contributivo deciderà di andare in pensione a 64 anni avrà comunque un assegno ridotto a 5 volte il minimo Inps ovvero 3.074 euro lordi mensili (circa 2.190 euro netti mensili) fino al compimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni). Si manomette il coefficiente di trasformazione per il sistema contributivo correlato all’età di pensionamento e all’aspettativa di vita. In pratica il principio della legge Dini e del sistema contributivo che prevede una pensione proporzionale ai versamenti effettuati rapportato all’età anagrafica al momento in cui si accede alla pensione viene artatamente posticipato. 
È lecito manomettere il coefficiente di trasformazione per di più limitato alle categorie più penalizzate? Ossia a coloro che accedono alla pensione con il sistema contributivo.

Profilo 6) 
Taglio senza precedenti per la rivalutazione delle pensioni sulla base dell’inflazione, praticamente azzerate le rivalutazioni degli assegni medio alti. 
(art.1 comma 135)
La norma tuttora vigente prevede che le pensioni vengano rivalutate secondo il tasso di inflazione media dell’anno precedente (Legge 388/2000) con una decurtazione massima del 25% per le pensioni superiori a 5 volte il minimo INPS. Con l’ultima legge di bilancio la decurtazione ha raggiunto il 78%. Un provvedimento già messo in opera in passato ma con percentuali minori e un’inflazione molto più bassa. 
È lecita questa reiterazione in assenza di palese emergenza economica dichiarata? 
È lecito questo aggravio della percentuale decurtata? 
È lecito questo provvedimento in presenza di una norma generale più favorevole?

Profilo 7) 
Nonostante i richiami della Corte Costituzionale continua il sequestro delle liquidazioni dei dipendenti pubblici. Indispensabile un nuovo pronunciamento della Consulta.
Dal 2013 la liquidazione dei dipendenti pubblici viene corrisposta a rate che decorrono dopo 12, 24 e 36 mesi per le pensioni vecchiaia mentre per le pensioni di anzianità le rate decorrono dopo 24, 36 e 48 mesi. Un vergognoso sequestro di bene personale. Più volte la Corte Costituzionale ha sollecitato il legislatore a intervenire per attenuare quello che è un vero e proprio default un’insolvenza dello Stato, particolarmente intollerabile per le pensioni di quanti hanno raggiunto la vecchiaia o il limite ordinamentale. Il governo fa finta di niente nasconde il debito sotto il tappeto, i disegni di legge non trovano al momento sbocchi. 
Quale tempistica e casistica per un nuovo ricorso?

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