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Consulta boccia i tagli alle Regioni

Categoria: DEF e Legge Bilancio, Regioni e SSR



E’ incostituzionale il raddoppio surrettizio della durata di una manovra di finanza pubblica a carico delle Regioni ordinarie”. Una Sentenza (n.103) della Corte Costituzionale interviene sulle misure relative al contenimento della spesa pubblica, sostenendo che queste debbano essere temporanee. “Perciò è illegittima l'estensione al 2020 – spiega la Consulta – del contributo di 750 milioni di euro imposto a tali Regioni, con la legge di bilancio per il 2017”. Pertanto le Regioni a statuto speciale non devono sottrarsi agli accordi bilaterali con lo Stato finalizzati a stabilire la quota della loro contribuzione.

Nella sentenza viene anche affermato che le autonomie speciali non devono sottrarsi agli accordi bilaterali con lo Stato finalizzati a stabilire la quota della loro contribuzione. La censura di incostituzionalità punta il dito là dove prevede l’estensione al 2020 del contributo di 750 milioni a carico delle Regioni ordinarie, in quanto è in contrasto con il canone della transitorietà che deve caratterizzare le singole misure di finanza pubblica impositive di risparmi di spesa alle Regioni.

“Con la norma impugnata dalla Regione Veneto, – spiega la Consulta – lo Stato aveva, per la terza volta, esteso di un anno l’ambito temporale di operatività di una manovra economica in origine limitata al triennio 2015-2017, fino a giungere, con la disposizione ora dichiarata incostituzionale, a raddoppiarne la durata inizialmente prevista”.

Si possono chiedere risparmi alle Regioni, anche di lungo periodo, ma le misure comunque devono avere carattere di temporaneità e richiedono che lo Stato definisca sempre il quadro organico delle relazioni finanziarie con le Regioni e gli enti locali. Questo per dare al Parlamento la possibilità di valutare gli effetti complessivi delle singole manovre di finanza pubblica.

La Corte Costituzionale ha quindi colto l’occasione per evidenziare che l’imposizione alle Regioni a statuto ordinario di contributi alla finanza pubblica incide inevitabilmente sul livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sicché lo Stato, in una prospettiva di lungo periodo, dovrà scongiurare il rischio dell’impossibilità di assicurare il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza in materia sanitaria e di garanzia del diritto alla salute. Tale rischio dovrà essere evitato, eventualmente, mediante il reperimento di risorse in ambiti diversi da quelli riguardanti la spesa regionale.

Sono state invece giudicate non fondate le censure mosse da varie Regioni speciali ad alcune disposizioni sempre della legge di bilancio per il 2017. Secondo le ricorrenti, le norme impugnate imponevano un concorso alla riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, gravandole illegittimamente di un contributo al risanamento di un settore che esse invece finanziano autonomamente, senza oneri a carico del bilancio statale.

La Corte, dopo aver escluso tale effetto, ha evidenziato che le disposizioni censurate avevano legittimamente imposto alle ricorrenti un contributo al risanamento della finanza pubblica, subordinandone l’operatività alla stipula di accordi bilaterali tra la singola autonomia speciale e lo Stato, nel rispetto del principio pattizio che governa le relazioni finanziarie tra le parti.

Tuttavia è stato stigmatizzato il comportamento delle autonomie speciali, ritenendo non rispettoso del principio di leale collaborazione il perdurante rifiuto alla stipula degli accordi previsti dalle disposizioni impugnate per determinare l’importo del contributo.

La mancata stipula degli accordi, infatti, ha determinato – spiega sempre la Consulta – un’ulteriore riduzione del livello del fabbisogno sanitario nazionale, in conseguenza dell’accollo alle Regioni a statuto ordinario di un maggiore contributo al risanamento della finanza pubblica, in vista del raggiungimento dei saldi complessivi previsti dalla manovra di bilancio.

La Corte Costituzionale infine auspicato che sia scongiurato in futuro, evitando il perpetuarsi dello stallo nelle trattative, anche attraverso una provvisoria determinazione unilaterale, da parte dello Stato, del riparto pro quota tra le autonomie speciali del contributo loro imposto, fino alla stipula dei pur sempre necessari accordi bilaterali.

La Corte Costituzionale dichiara in particolare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 527, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), limitatamente alle parole «al primo e»; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento gli artt. 97, 118 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento all’art. 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e all’art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

La sentenza

Fonte: regioni.it 




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