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24 gennaio 2020

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Governo

Il CdM impugna leggi regionali di Veneto e Puglia

Categoria: Regioni e SSR

Il CdM impugna leggi regionali di Veneto e Puglia

Il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deliberato di impugnare 27 leggi regionali tra cui:

La legge della Regione Veneto n. 44 del 25/11/2019, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”, in quanto una norma riguardante il contratto di formazione specialistica dei medici contrasta con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di «tutela della salute», in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza sancito all’articolo 3 della Costituzione; un’altra norma riguardante il trattamento economico accessorio del personale sanitario invade la materia dell’ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, violando altresì il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, e i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Un’altra norma infine in materia di assunzioni di personale regionale invade la materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.

La legge della Regione Puglia n. 52 del 30/11/2019, recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021, in quanto una norma riguardante le procedure concorsuali per l’assunzione del personale dirigente sanitario contrasta con l’articolo 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, sotto il profilo dell’ordinamento civile e 117, terzo comma, sotto il profilo della tutela della salute; un’altra norma relativa alla ricostituzione dell’attività agricola nelle aree colpite da Xylella invade la competenza riservata allo Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione; un’altra norma ancora introduce previsioni per gli specialisti ambulatoriali che violano l’art. 117, secondo comma. lett. l), della Costituzione, sotto il profilo dell’ l’ordinamento civile; altre disposizioni in materia di pianificazione paesaggistica invadono la competenza statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione; un’altra norma prevede un livello ulteriore di assistenza sanitaria che si pone in contrasto con il piano di rientro, in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione; un’ultima norma infine riguardante l’accreditamento delle strutture sanitarie deroga ai principi fondamentali posti dalla legge statale in materia di tutela della salute, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;