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20 luglio 2020

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Avevamo e abbiamo ottenuto ragione. Il metodo di decurtazione operato sui Fondi di Posizione era fuori legge.

Categoria: CCNL, Comunicati

Avevamo e abbiamo ottenuto ragione. Il metodo di decurtazione operato sui Fondi di Posizione era fuori legge.

FVM, parallelamente e insieme ad Anaao, ha portato avanti ormai da tempo la battaglia per il riconoscimento di un’illegittima decurtazione operata sul fondo di posizione della dirigenza medica e veterinaria da parte delle aziende sanitarie del Paese nel quadriennio 2011-2014, in funzione di una lettura della norma inopinatamente errata, derivante anche da una Circolare applicativa che abbiamo sempre sostenuto come fosse fuorviante a causa dei diversi sistemi di gestione delle componenti salariali accessorie nei contratti nazionali delle diverse aree dirigenziali.

In particolare, mentre in genere gravano sui fondi contrattuali voci retributive accessorie, nel nostro caso sul fondo di posizione gravano per oltre il 75% voci retributive fondamentali, escluse pertanto dalle decurtazioni di cui all’art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010), nel quale si affermava come “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio” (!) dovesse essere “…. ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. Solo le componenti accessorie dovevano quindi essere decurtate; le aziende decurtarono invece l’intero fondo.

Dopo l’importante sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 131/2019, con cui è stato stigmatizzato con chiarezza tale errore, sulla medesima linea si è espresso il Giudice del Lavoro di Torino con la recente Sentenza n. 567 dell’8/7/2020.

Prendendo in esame i commi 1 e 2 bis del menzionato art. 9, il Giudice afferma che “il comma 1 del medesimo articolo si occupa del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti … ivi compreso il trattamento accessorio; le espressioni utilizzate dal legislatore nei due commi in esame paiono di solare chiarezza letterale, anzi, nel primo comma sono quasi ridondanti laddove si specifica che il trattamento economico complessivo comprende quello accessorio; ne deriva che quando al comma 2 bis si scrive trattamento accessorio, il dato letterale è assolutamente sufficiente a manifestare la volontà del legislatore di porre una disciplina specificamente circoscritta ad una sola delle componenti del trattamento economico e non al suo complesso; è dirimente, quindi, il richiamo al primo criterio ermeneutico posto dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale dove è statuito che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”. Tanto statuì la citata sentenza d’appello e tanto si legge nella citata Sentenza di Torino, prima di diverse cause ulteriormente sostenute in Piemonte anche da FVM, dopo che erano state avviate le necessarie azioni di costituzione in mora.

Ora, considerato che altre due sentenze dello stesso segno sono state depositate in questi giorni, e che quanto statuito si ripercuote – come ovvio – pesantemente sulla formazione dei fondi anche degli anni successivi, sicché a tutti i medici e veterinari spettano i correlati conguagli retributivi, ci attenderemmo che tutte le amministrazioni prendessero atto della necessità di rimediare in modo conforme alla legge, evitando di mantenere in vita temerariamente una situazione di contenzioso che, con tutta evidenza, non ha ragion d’essere; genererebbe anzi inevitabilmente decine di cause inutili, visto come la norma in questione è risultata già di lampante lettura a diversi Giudici; i quali hanno infatti confermato – tutti – come fosse sufficiente e perciò sia necessario attenersi alla “lettera della legge”, in questo caso davvero chiara.

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