Il 23 gennaio 2024 alle ore 11.00 Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto definitivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per i circa 134.600 dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie dell’Area dirigenziale della Sanità. La firma del contratto giunge al termine di una complessa trattativa che ha visto impegnate le parti per un lungo periodo.
Il nuovo testo contrattuale regola in modo esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, ponendo particolare attenzione sulla tematica dell’informazione, sia preventiva che consuntiva, nonché sulle materie di confronto (aziendale e regionale); sono state modificate le regole e i limiti su pronta disponibilità e guardia finalizzando tali modifiche a garantire migliori condizioni di lavoro; sono state poi attuate modifiche normative concernenti misure sulla salute e sicurezza del lavoro.
Il contratto 2019-2021 si qualifica, fra l’altro, per l’attenzione riservata alla specialità di questa dirigenza, manifestatasi in modo forte nella maggior tutela nei confronti del dirigente relativamente alle condizioni di lavoro e alla introduzione di un diritto che riconosce le ore lavorate in più e l’obbligo al loro recupero, che ha trovato risposta con la riscrittura dell’orario di lavoro che introduce per la prima volta nel dettato normativo contrattuale una nuova regolamentazione dell’eventuale impegno orario eccedente le 38 settimanali, tenuto conto delle ore di formazione e aggiornamento del professionista.
Per quanto attiene la valorizzazione della carriera attraverso l’obbligo di attribuzione degli incarichi, il sistema già delineato nella tornata contrattuale 2016-2018 è stato oggetto di specifici aggiornamenti finalizzati a garantire un incarico a tutti i dirigenti, rendendo maggiormente esigibile anche il predetto istituto contrattuale stabilendo peraltro procedure semplificate e tempistiche certe, in particolare per i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità.
Miglioramenti significativi sono poi contenuti nella riscrittura del periodo di prova, nel meccanismo delle sostituzioni nel caso di assenza, impedimento, malattia o cessazione del titolare dell’incarico. Sono state poi ampliate alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze, sia giornaliere che orarie. Altre novità di spicco riguardano l’inclusione della disciplina del lavoro agile e da remoto, e l’assunzione di dirigenti specializzandi a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2018, n. 145 definendo gli istituti contrattuali a loro applicabili e dettagliate norme contrattuali.
Sotto il profilo economico, il contratto riconosce incrementi a regime del 4.5%, corrispondenti ad un beneficio medio complessivo di poco più di 288 euro/mese, distribuito in maggior parte sulla componente fondamentale del trattamento economico; ad esse vanno sommate risorse individuate da specifiche disposizioni di legge quali ad esempio le risorse per l’esclusività e quelle relative all’art. 1, commi 435 e 435-bis della Legge 205/2017.
Sono state inoltre introdotte, per la prima volta:
– una nuova indennità di specificità sanitaria: per i profili diversi da quello medico e veterinario, finalizzata al progressivo allineamento alla indennità già in godimento per medici e veterinari;
– la nuova indennità di pronto soccorso: per tutti i dirigenti che operano presso i servizi di pronto soccorso al fine di riconoscere il maggior disagio provato dal personale operante in tali servizi.
Sono stati incrementati i valori dell’indennità di specificità medico veterinaria, la parte fissa della retribuzione di posizione, l’indennità di direzione di struttura complessa, la clausola di garanzia e l’indennità UPG.
Per quanto riguarda i fondi aziendali il contratto mantiene la struttura del sistema esistente che prevede tre fondi confermandone le modalità di costituzione e di utilizzo degli stessi, migliorando tuttavia il debito informativo richiesto alle aziende. In tema di risorse extracontrattuali il CCNL ha provveduto a gestire le risorse previste da specifiche disposizioni di legge nell’ambito del complessivo sistema dei fondi aziendali.
Testo del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA SANITA’ TRIENNIO 2019 – 2021
Fonte: Aran