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07 novembre 2022

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Mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per gli assunti a tempo determinato dalla PA

Categoria: Previdenza

Mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per gli assunti a tempo determinato dalla PA

E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.256 del 2 novembre 2022 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 settembre 2022 “Opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione“.

Il decreto stabilisce che, all’atto dell’assunzione presso la pubblica amministrazione, i professionisti assunti a tempo determinato per l’attuazione del PNNR devono dare comunicazione all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi trenta giorni tramite posta elettronica certificata, sia dell’accettazione dell’incarico che della volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato.

I professionisti già assunti hanno trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, per comunicare all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso l’ente di diritto privato.

Laddove l’ordinamento di un ente previdenziale di diritto privato già preveda la possibilità per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all’attività come dipendente, il professionista può optare per tale regime, in alternativa a quello previsto dal decreto, comunicandolo all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e all’Amministrazione pubblica datore di lavoro. Si applica in tal caso la regolamentazione contributiva già applicata ai professionisti lavoratori dipendenti già iscritti all’ente previdenziale di diritto privato.

Opzione per il non mantenimento dell’iscrizione agli enti previdenziali di diritto privato:

In caso di opzione per il non mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non è dovuto all’ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all’iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all’ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi.

Al termine del periodo di lavoro presso l’amministrazione pubblica, il professionista potrà effettuare il ricongiungimento presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del periodo assicurativo maturato all’INPS – Gestione ex INPDAP. Il montante contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e viene conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista o dell’ente
stesso.

Laddove l’ordinamento dell’ente previdenziale di diritto privato non preveda esclusivamente l’adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, il montante contributivo trasferito costituisce la riserva matematica per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in base a specifiche modalità definite dall’ente stesso con apposito provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale.

Opzione per il mantenimento dell’iscrizione agli enti previdenziali di diritto privato:

In caso di opzione per il mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, il medesimo ente non sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli,
tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente.

Il mantenimento della posizione assicurativa presso l’ente previdenziale di diritto privato di categoria comporta il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal
relativo ordinamento.

E’ dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall’ente previdenziale di diritto privato. Non è dovuta la contribuzione per l’indennità di maternità in quanto la relativa copertura è assicurata dall’INPS-Gestione separata ex INPDAP.

Il professionista non può ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall’INPS e dall’ente previdenziale di diritto privato e, all’atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito.